Una cittadina si opponeva al precetto della banca in qualità di terza datrice d'ipoteca. Il Tribunale dichiarava nullo il mutuo e l'ipoteca. La Banca proponeva appello, ma il deposito telematico degli atti di costituzione veniva effettuato prima da un avvocato estraneo e poi dal vero difensore. Quest'ultimo deposito riceveva un rifiuto automatico (quarta PEC negativa) a causa della precedente iscrizione. La Banca rimaneva inerte senza contestare il rifiuto. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso della cittadina, ha stabilito che in caso di esito negativo dei controlli sul deposito telematico degli atti, la parte ha l'onere di reagire con gli strumenti di legge (come il reclamo al giudice o la rimessione in termini). Di conseguenza, l'appello della Banca è stato dichiarato improcedibile, confermando la nullità dell'ipoteca.
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