La Corte di Cassazione analizza un caso di opposizione all'esecuzione forzata di rilascio di immobili. I debitori contestavano la parzialità dell'ausiliario dell'ufficiale giudiziario e la demanialità di alcuni terreni. La Corte ha chiarito le corrette procedure per tali contestazioni, dichiarando l'inammissibilità del ricorso. In particolare, ha stabilito che la ricusazione dell'ausiliario deve essere prima sottoposta al giudice dell'esecuzione, mentre l'appello contro la qualificazione del giudice di primo grado deve seguire il principio dell'apparenza. Questa sentenza ribadisce l'importanza del rispetto delle forme processuali nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi.
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