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Art. 6 Codice della Strada — Anno 2023

Altri anni per Art. 6 Codice della Strada

Multa a Linate: il principio di territorialità divide i giudici
Una automobilista ha impugnato una multa stradale ricevuta dalla Polizia Locale di Milano nella corsia partenze dell'aeroporto di Linate, situata geograficamente nel territorio del Comune di Segrate. Il Giudice di Pace ha annullato il verbale per violazione del principio di territorialità, ma il Tribunale ha ribaltato la decisione ritenendo legittimo il potere sanzionatorio milanese in base a ordinanze ENAC. La Corte di Cassazione, rilevando la complessità e la novità della questione riguardante i limiti del principio di territorialità nelle aree aeroportuali intercomunali, ha deciso di non pronunciarsi immediatamente. Con un'ordinanza interlocutoria, ha rinviato la causa alla pubblica udienza per un esame approfondito.
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Omissione di soccorso: condanna anche per un lieve urto e fuga
La Corte di Cassazione conferma la condanna per omissione di soccorso stradale a carico di un automobilista che, dopo aver urtato un motociclo, si era allontanato senza prestare aiuto. Secondo i giudici, l'obbligo di fermarsi e assistere i feriti sorge per il solo fatto di essere coinvolti in un incidente, a prescindere dalla gravità dell'impatto o dall'assenza di danni visibili al proprio veicolo. La consapevolezza del conducente, necessaria per il reato, può essere dimostrata anche tramite 'dolo eventuale': chi prosegue la marcia dopo un urto accetta il rischio che qualcuno possa essere ferito. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, rendendo definitiva la condanna e la sospensione della patente.
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Omissione di soccorso: dolo e obbligo di fermarsi
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per omissione di soccorso a carico di un automobilista che, dopo aver urtato un ciclista, si era allontanato senza prestare assistenza. Nonostante la difesa sostenesse la mancanza di percezione dell'impatto, le testimonianze hanno dimostrato che il conducente aveva rallentato e guardato indietro prima di ripartire velocemente. Tale condotta integra il dolo eventuale, poiché l'imputato si è rappresentato la concreta possibilità di aver causato lesioni, accettando il rischio e decidendo deliberatamente di non fermarsi.
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