La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un automobilista condannato per il reato di rifiuto accertamento stupefacenti ai sensi dell'articolo 187 del Codice della Strada. Il ricorrente contestava la regolarità del controllo su strada e lamentava presunti vizi di motivazione della sentenza di condanna. I giudici di legittimità hanno respinto le doglianze, evidenziando che i motivi proposti richiedevano una rivalutazione delle prove non consentita in sede di legittimità e risultavano privi di reale confronto con le argomentazioni della Corte d'Appello. La dichiarazione di inammissibilità ha impedito anche il decorso della prescrizione, confermando in via definitiva la condanna penale e disponendo il pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Continua »