Un soggetto condannato per ricettazione e vendita di capi contraffatti ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la nullità delle notifiche. Sosteneva che la sua elezione di domicilio presso l'abitazione, dichiarata in un procedimento connesso, dovesse valere anche per quello principale, dove invece aveva precedentemente eletto domicilio presso il difensore. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiarendo che l'elezione di domicilio ha effetto solo nel procedimento in cui viene effettuata. Di conseguenza, le notifiche inviate al difensore domiciliatario erano perfettamente valide.
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