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Art. 599-bis Codice di Procedura Penale

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Concordato in appello: l’accordo esclude i ricorsi successivi
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato condannato a 7 anni di reclusione. La difesa lamentava l'incompatibilità di un giudice e vizi nel consenso per il concordato in appello. I giudici di legittimità hanno chiarito che l'accordo sulla pena (concordato in appello) comporta la rinuncia a tutti i motivi di impugnazione originari, precludendo la possibilità di sollevare successivamente eccezioni procedurali o di nullità. L'eventuale incompatibilità del magistrato doveva essere fatta valere tempestivamente con l'istanza di ricusazione, non utilizzata nel caso di specie. Di conseguenza, la condanna e la sanzione concordata rimangono definitive, con l'aggiunta di una sanzione pecuniaria per il ricorrente.
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Patteggiamento in appello: concordare la pena vieta i ricorsi
Due donne vengono condannate per aver tentato di introdurre ottanta pastiglie di sostanze stupefacenti in carcere. Una di loro concorda la pena in secondo grado tramite il Patteggiamento in appello, rinunciando agli altri motivi di ricorso, ma successivamente propone ricorso in Cassazione lamentando la mancata concessione di un'attenuante. L'altra imputata contesta la severità della propria pena rispetto alla complice e il mancato riconoscimento della speciale tenuità del danno economico. La Corte di Cassazione dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. I giudici chiariscono che il patteggiamento in appello preclude la contestazione dei motivi rinunciati e che l'attenuante del danno di speciale tenuità richiede che sia il lucro sia il pericolo del reato siano minimi. Entrambe le ricorrenti perdono la causa e sono condannate a pagare le spese e una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo cancella i vizi di notifica
L'Imputato, condannato per violazione della sorveglianza speciale, concorda in secondo grado una pena di otto mesi di reclusione tramite il concordato in appello, rinunciando ai motivi di impugnazione. Successivamente, propone ricorso in Cassazione lamentando la mancata notifica personale del decreto di citazione, eseguita solo presso il difensore. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che l'accordo sulla pena comporta la rinuncia implicita a far valere qualsiasi nullità precedente, inclusa l'omessa notifica, salvo quelle relative al consenso stesso. Inoltre, l'imputato era a conoscenza del processo. L'Imputato perde il ricorso ed è condannato a pagare le spese e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Patteggiamento in appello: vietato ripensarci dopo l’accordo
L'Imputato, accusato di truffa, aveva concordato una riduzione della pena in secondo grado tramite il cosiddetto patteggiamento in appello. Successivamente, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione contestando la qualificazione giuridica del fatto e l'entità della pena concordata. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena, liberamente stipulato dalle parti e ratificato dal giudice d'appello, non può essere modificato unilateralmente, salva l'ipotesi di pena illegale. Di conseguenza, l'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro a favore della Cassa delle Ammende.
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Imprescrittibilità del reato punibile con ergastolo: stop ai calcoli
L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza d'appello che aveva recepito un accordo sulla pena. La difesa sosteneva che il reato fosse estinto per prescrizione, poiché la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti avrebbe dovuto ridurre il termine di prescrizione a venti anni. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che nel concordato in appello non occorre motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato. Inoltre, la Corte ha ribadito il principio dell'imprescrittibilità del reato punibile con ergastolo commesso prima della riforma del 2005, specificando che la concessione di attenuanti che riducono la pena concreta non influisce sul calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato in astratto.
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Concordato in appello: se accetti la pena non puoi fare ricorso
L'Imputato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la mancata motivazione sugli aumenti di pena per continuazione stabiliti dalla Corte d'Appello. La sentenza di secondo grado era stata pronunciata a seguito di concordato in appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, una volta accolto l'accordo sulla pena tra le parti, il giudice d'appello non deve motivare sul mancato proscioglimento o su aspetti estranei all'accordo stesso. Di conseguenza, l'Imputato perde la causa ed è condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Patteggiamento in appello: l’accordo blocca i ricorsi successivi
L'Imputato, condannato per truffa aggravata, ha concordato una riduzione di pena in secondo grado tramite il patteggiamento in appello. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione contestando il calcolo della pena, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la confisca della bicicletta elettrica usata per il reato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena vincola interamente le parti, precludendo qualsiasi successiva contestazione sulla misura della sanzione o sulle circostanze attenuanti. Anche la questione della confisca del mezzo è considerata rinunciata con l'accordo. L'Imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: l’accordo esclude il ricorso successivo
L'Imputato, condannato per truffa, ha proposto ricorso per cassazione lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche da parte della Corte d'Appello. Quest'ultima aveva rideterminato la pena a seguito di un concordato in appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena ai sensi dell'articolo 599-bis del codice di procedura penale comporta la rinuncia a far valere qualsiasi altra contestazione in sede di legittimità, comprese le questioni sulle attenuanti. L'Imputato perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Patteggiamento in appello: l’accordo blindato che vieta ricorsi
Tre imputati, condannati in appello per rapina aggravata dopo aver concordato la pena con il Procuratore generale tramite il patteggiamento in appello, hanno proposto ricorso per Cassazione. I ricorrenti lamentavano la mancanza di motivazione sulla quantificazione della pena, sul diniego delle attenuanti generiche e sulla mancata pronuncia di proscioglimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I giudici hanno chiarito che il patteggiamento in appello comporta la rinuncia ai motivi di impugnazione, precludendo qualsiasi contestazione successiva sulla misura della pena o sulle attenuanti, salvo il caso di pena illegale. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena esclude il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due soggetti condannati per rapina aggravata. Gli imputati avevano concordato la pena in secondo grado con il Procuratore generale. Successivamente, la difesa ha presentato ricorso lamentando la mancanza di motivazione sull'assenza di cause di non punibilità. La Suprema Corte ha chiarito che il concordato in appello comporta la rinuncia ai motivi di impugnazione. Di conseguenza, si attiva una preclusione processuale che limita la cognizione del giudice ai soli punti non rinunciati. Il giudice non deve quindi motivare sul mancato proscioglimento d'ufficio. Gli imputati perdono il ricorso e sono condannati alle spese e alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo esclude i ricorsi successivi
L'Imputato ha concordato in appello una riduzione della pena a tre anni di reclusione e ottocento euro di multa. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello limita fortemente i motivi di impugnazione. Poiché l'accordo originario tra le parti non prevedeva la concessione delle attenuanti generiche, l'imputato non può contestarne la mancata applicazione in sede di legittimità. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: la riduzione pena non si può impugnare
L'Imputato, condannato in primo grado per rapina, ottiene in secondo grado una riduzione della pena grazie al concordato in appello. Successivamente, il suo difensore propone ricorso in Cassazione, lamentando la mancata valutazione di una causa di proscioglimento e vizi di motivazione sulla condanna. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che, dopo un concordato in appello, il ricorso è limitato solo a questioni sulla formazione della volontà delle parti o sulla difformità della decisione rispetto all'accordo. Di conseguenza, l'imputato perde la causa e viene condannato a pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
L'Imputato, condannato per estorsione, ha concordato una riduzione della pena in secondo grado tramite il concordato in appello. Successivamente ha proposto ricorso in Cassazione per contestare una circostanza aggravante. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che l'accordo sulla pena preclude la possibilità di impugnare elementi di merito. L'Imputato è stato condannato alle spese e a una sanzione di tremila euro.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato contro la sentenza della Corte d'appello. I giudici di secondo grado avevano ridotto la pena a seguito di un concordato in appello. La difesa ha contestato la mancanza di motivazione sulla conferma delle altre parti della sentenza di primo grado. La Cassazione ha chiarito che il concordato in appello limita fortemente i motivi di impugnazione. Il ricorrente non può contestare la motivazione generale della sentenza se ha concordato la pena, a meno che non vi siano vizi sulla formazione della volontà o illegalità della sanzione. L'imputato perde la causa e deve pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo preclude il ricorso successivo
L'Imputato, condannato per il furto di una carta di circolazione dall'auto della Vittima, ha concordato la pena in appello a due anni e due mesi di reclusione. Nonostante l'accordo, ha presentato ricorso in Cassazione contestando la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello comporta la rinuncia preventiva ai motivi di impugnazione. Di conseguenza, l'accordo sulla pena preclude la possibilità di contestare successivamente la decisione concordata. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: la sanzione concordata blocca il ricorso
Un uomo, sorpreso dal personale mentre tentava di sottrarre merce dagli scaffali di un supermercato, è stato condannato per tentato furto. In secondo grado, la difesa ha stipulato un concordato in appello per rideterminare la pena a due mesi di reclusione e 200 euro di multa, rinunciando formalmente agli altri motivi di impugnazione. Successivamente, l'imputato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata applicazione delle cause di non punibilità. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, poiché l'accordo sulla pena preclude la possibilità di sollevare censure sui motivi rinunciati. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: lo sconto di pena blocca il ricorso
Il caso riguarda un uomo condannato per spaccio di sostanze stupefacenti. In secondo grado, la difesa e l'accusa raggiungono un accordo sulla pena tramite il concordato in appello, con contestuale rinuncia ai motivi di impugnazione. Successivamente, l'imputato propone ricorso in Cassazione lamentando la mancata qualificazione del fatto come reato di lieve entità. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che il concordato in appello preclude la possibilità di contestare in sede di legittimità la qualificazione giuridica del fatto, salvo il caso di pena illegale. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
L'Imputato, condannato per spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, ha concordato la pena in appello rinunciando ai motivi di gravame. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata motivazione sulla recidiva. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il concordato in appello comporta la rinuncia a far valere qualsiasi contestazione in sede di legittimità, comprese le questioni sulla qualificazione giuridica o sulla recidiva, salvo il caso di pena illegale. L'Imputato perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo preclude il ricorso successivo
L'Imputata, condannata in primo grado per usura ed estorsione, proponeva concordato in appello concordando la pena a quattro anni di reclusione e rinunciando agli altri motivi di gravame. Successivamente, presentava ricorso per cassazione lamentando la mancata motivazione del giudice d'appello sulla sussistenza di cause di proscioglimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'accordo sul concordato in appello preclude la possibilità di contestare la mancata valutazione del proscioglimento d'ufficio, limitando la cognizione del giudice ai soli punti concordati. L'Imputata perde la causa ed è condannata al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Patteggiamento in appello: l’accordo non si può impugnare
Tre imputati, dopo aver concordato la pena con il Procuratore generale in secondo grado tramite il cosiddetto patteggiamento in appello, hanno proposto ricorso in Cassazione contestando la misura della sanzione e il calcolo della continuazione dei reati. La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena, liberamente stipulato tra le parti e recepito dal giudice d'appello, non può essere modificato unilateralmente. L'unica eccezione che consente il ricorso riguarda l'eventuale illegalità della pena concordata, ipotesi non verificatasi in questo caso. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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