La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso per la rescissione del giudicato presentato personalmente dall'imputato. La Corte ribadisce che, in base all'art. 613 c.p.p., tale ricorso deve essere sottoscritto da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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