Un Imputato, condannato per diffamazione, ha visto il suo reato dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte d'Appello. Nonostante ciò, ha presentato un ricorso alla Corte di Cassazione, contestando presunte violazioni procedurali. La Suprema Corte ha però dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Ha ribadito che, anche in presenza di prescrizione, l'assoluzione nel merito è possibile solo se l'innocenza emerge in modo assolutamente incontestabile dagli atti. L'Imputato è stato condannato a pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende, definendo i limiti del "Ricorso inammissibile per prescrizione".
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