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Art. 591 Codice Penale — Sezione Quarta Penale

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Inammissibilità appello: i limiti del giudice
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17616/2023, annulla una declaratoria di inammissibilità dell'appello emessa dalla Corte d'Appello. Quest'ultima, pur dichiarando l'appello inammissibile per genericità dei motivi, era entrata nel merito degli stessi, confutandoli. La Cassazione ha stabilito che tale comportamento è contraddittorio: se il giudice è in grado di rispondere nel merito, significa che i motivi non sono generici. Viene quindi ribadita la distinzione tra il giudizio di inammissibilità, di competenza del giudice d'appello, e quello di manifesta infondatezza, che non gli compete.
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