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Art. 591 Codice Penale — Anno 2023

Altri anni per Art. 591 Codice Penale

Decreto che dispone il giudizio: l’atto che non si può impugnare
L'Imputata, accusata di abbandono di persone minori o incapaci, ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto che dispone il giudizio emesso dal Giudice dell'udienza preliminare. La difesa lamentava la mancanza di motivazione circa la ragionevole previsione di condanna, criterio introdotto dalla riforma Cartabia. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ribadito che il decreto che dispone il giudizio è un atto di mero impulso processuale e, per il principio di tassatività delle impugnazioni, non è mai autonomamente impugnabile. La riforma Cartabia non ha modificato questa natura né ha introdotto un obbligo di motivazione per il rinvio a giudizio. L'Imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Inammissibilità del ricorso per aspecificità: confermata la pena
Il caso riguarda un uomo condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione contestando la valutazione delle prove e chiedendo l'applicazione di alcune circostanze attenuanti e della particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per aspecificità. I giudici hanno rilevato che i motivi di impugnazione non si confrontavano direttamente con le motivazioni della sentenza d'appello, limitandosi a riproporre argomenti generici. Inoltre, la richiesta sulla tenuità del fatto non era stata presentata in appello, rendendola non proponibile per la prima volta in Cassazione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Revoca dell’affidamento in prova: carcere per nuovi reati
La Corte di Cassazione ha confermato la revoca dell'affidamento in prova per una condannata che, durante lo svolgimento della misura alternativa, ha commesso nuovi reati. La donna era stata autorizzata a lavorare in una casa famiglia, dove ha invece perpetrato maltrattamenti e condotte illecite ai danni degli ospiti vulnerabili, subendo per questo una misura cautelare. Il Tribunale di sorveglianza ha disposto la revoca retroattiva del beneficio a causa della sua evidente inclinazione a delinquere. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della difesa, che chiedeva una nuova valutazione dei fatti già accertati, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Registrazioni in casa privata: quando è reato?
Un uomo ha effettuato delle registrazioni video della sua ex coniuge all'interno dell'abitazione di quest'ultima, durante gli incontri con il figlio. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24848/2023, ha annullato la decisione di merito che riteneva il fatto un reato (seppur non punibile per tenuità). Il principio stabilito è che le registrazioni in casa privata non costituiscono il reato di interferenze illecite (art. 615-bis c.p.) se chi registra è legittimamente presente e partecipa alla scena di vita privata. Il reato, infatti, sanziona l'intrusione da parte di un soggetto estraneo, non la captazione da parte di un partecipante.
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Inammissibilità appello: i limiti del giudice
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17616/2023, annulla una declaratoria di inammissibilità dell'appello emessa dalla Corte d'Appello. Quest'ultima, pur dichiarando l'appello inammissibile per genericità dei motivi, era entrata nel merito degli stessi, confutandoli. La Cassazione ha stabilito che tale comportamento è contraddittorio: se il giudice è in grado di rispondere nel merito, significa che i motivi non sono generici. Viene quindi ribadita la distinzione tra il giudizio di inammissibilità, di competenza del giudice d'appello, e quello di manifesta infondatezza, che non gli compete.
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