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Art. 583 Codice di Procedura Penale — Anno 2022

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Altri anni per Art. 583 Codice di Procedura Penale

Ricorso per cassazione via PEC: errore Procura salva la patente
Un conducente, accusato di lesioni stradali gravi, ha concordato un patteggiamento con il Tribunale. La sentenza ha però omesso di disporre la revoca o la sospensione della patente di guida. La Procura Generale ha proposto ricorso per cassazione per contestare questa omissione, inviando l'atto tramite posta elettronica certificata (PEC). La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il ricorso per cassazione via PEC, nel processo penale ordinario, non è consentito. Le forme di presentazione delle impugnazioni sono tassative e inderogabili, e valgono allo stesso modo sia per i privati sia per la parte pubblica. Di conseguenza, la decisione originaria resta valida e l'impugnazione della Procura è stata respinta.
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Liberazione anticipata: se manca la notifica il termine non corre
Il Tribunale di sorveglianza dichiarava inammissibile per tardività il reclamo proposto dal difensore di un condannato contro il diniego della liberazione anticipata. Il difensore ricorreva in Cassazione, eccependo che il provvedimento originario non era mai stato notificato alla difesa, ma solo al condannato. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che l'ordinanza sulla liberazione anticipata deve essere sempre notificata al difensore (di fiducia o d'ufficio). Di conseguenza, in mancanza di tale notifica, il termine di dieci giorni per proporre reclamo non può considerarsi decorso. La Suprema Corte ha quindi annullato la decisione impugnata, rinviando il caso al Tribunale per un nuovo esame nel merito.
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