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Art. 58 Codice di Procedura Civile — Sezione Sesta Penale

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Omissione di atti d’ufficio e rifiuto del cancelliere
La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità penale di un cancelliere per il reato di omissione di atti d'ufficio. L'imputato aveva rifiutato il deposito di una comparsa di costituzione cartacea, sostenendo che il sistema informatico non permettesse l'inserimento senza specifiche diciture non presenti nell'atto. La Corte ha stabilito che il cancelliere non ha il potere di sindacare l'ammissibilità formale degli atti, compito che spetta esclusivamente al magistrato. Il rifiuto è stato giudicato indebito e pretestuoso, aggravato dal fatto che l'atto scadeva il giorno stesso e che il dipendente aveva ignorato le direttive del suo superiore.
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