Un automobilista riceve una sanzione amministrativa dal Comune per eccesso di velocità. Il difensore propone opposizione davanti al Giudice di Pace senza effettuare l'elezione di domicilio nel comune del giudice. La cancelleria invia la comunicazione dell'udienza a un indirizzo PEC errato. L'automobilista impugna la decisione sostenendo la violazione del diritto di difesa per la mancata notifica dell'udienza. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. All'epoca dei fatti la cancelleria del Giudice di Pace non era abilitata alle notifiche PEC con valore legale per assenza del decreto ministeriale. Pertanto l'elezione di domicilio era obbligatoria e la notifica mediante deposito in cancelleria risulta pienamente valida. L'automobilista perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali.
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