La Corte di Cassazione ha stabilito che la notifica telematica a una Pubblica Amministrazione (PA) è nulla se effettuata a un indirizzo PEC estratto da un elenco pubblico (IndicePA) non più valido secondo la legge in vigore al momento della notifica. Questa nullità impedisce il decorso del termine breve per impugnare. La Corte ha chiarito che l'eventuale inadempienza della PA nel comunicare il proprio domicilio digitale ufficiale non sana il vizio, poiché la legge prevede una procedura alternativa, ovvero il deposito dell'atto in cancelleria. Di conseguenza, è stata annullata la decisione d'appello che aveva dichiarato inammissibile per tardività il ricorso dell'amministrazione.
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