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Art. 579 Codice di Procedura Penale — Sezione Quinta Penale

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Misura di sicurezza dell’espulsione: appello annullato
Un cittadino straniero subisce una condanna per il reato di furto aggravato. Il Pubblico Ministero impugna la sentenza di primo grado esclusivamente per ottenere l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato. La Corte di Appello accoglie l'impugnazione e ordina l'allontanamento del condannato. L'imputato presenta ricorso in Cassazione eccependo il difetto di competenza del giudice ordinario d'appello. La Suprema Corte accoglie l'eccezione e annulla il provvedimento senza rinvio limitatamente all'espulsione, trasmettendo gli atti al Tribunale di Sorveglianza. Quando l'impugnazione verte unicamente sull'applicazione di una misura di sicurezza, la competenza spetta esclusivamente alla magistratura di sorveglianza. La condanna principale resta confermata.
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