La Corte di Cassazione chiarisce che la tempestiva opposizione a un decreto ingiuntivo impedisce la sua definitività (passaggio in giudicato), anche qualora la cancelleria abbia erroneamente apposto la formula esecutiva. Nel caso esaminato, una società creditrice si era vista revocare in appello un decreto ingiuntivo, poiché i debitori avevano provato di averlo opposto nei termini. La Cassazione ha respinto il ricorso della creditrice, confermando che la pendenza del giudizio di opposizione è il luogo deputato a verificare le condizioni di esecutività e a paralizzare la formazione del giudicato.
Continua »