La Corte di Cassazione ha chiarito che il termine impugnazione per una sentenza emessa secondo il rito Fornero decorre dalla comunicazione telematica (PEC) del provvedimento da parte della cancelleria, e non da eventuali modalità anomale di pubblicazione, come la lettura integrale in udienza. La Corte ha rigettato il ricorso di una lavoratrice che aveva presentato appello oltre il termine breve di 30 giorni, ritenendo che l'anomalia procedurale del giudice di primo grado non modificasse la natura del rito né i termini perentori previsti dalla legge speciale. La sentenza ha inoltre specificato che per i provvedimenti telematici non è necessaria la firma digitale del cancelliere per perfezionare la pubblicazione.
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