La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso presentato da un autista accusato di appropriazione indebita di carburante. Nonostante il Giudice dell'udienza preliminare avesse applicato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, l'imputato mirava a un'assoluzione piena. La Suprema Corte ha stabilito che, sebbene sussista l'interesse a impugnare per evitare l'iscrizione nel casellario, le doglianze basate sul travisamento del fatto e sulla rilettura degli elementi probatori non sono ammissibili in sede di legittimità, poiché richiedono una valutazione di merito preclusa agli Ermellini.
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