La Corte di Cassazione ha esaminato un caso in cui un'imputata, assolta in primo grado per minaccia e per un reato dequalificato a disturbo alle persone (dichiarato non punibile per tenuità del fatto), aveva impugnato la sentenza. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputata, in quanto basato su una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità. Ha invece accolto l'impugnazione per effetti civili della parte civile, annullando la sentenza e rinviando al giudice civile per due motivi: la motivazione sull'assoluzione per minaccia era contraddittoria e il giudice di merito aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento danni nonostante il proscioglimento per tenuità del fatto.
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