Un imputato ha impugnato per cassazione un decreto di rinvio a giudizio, sostenendo che fosse un atto abnorme perché emesso in due momenti diversi per correggerne una mancanza iniziale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, specificando che il decreto di rinvio a giudizio non è di per sé impugnabile e che, nel caso specifico, non sussisteva alcuna abnormità, né strutturale né funzionale, in quanto l'atto non ha causato una paralisi del procedimento.
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