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Art. 560 Codice di Procedura Civile — Sezione Seconda Civile

Altri anni per Art. 560 Codice di Procedura Civile

Pignoramento immobiliare: chi vota in assemblea?
La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di pignoramento immobiliare, il debitore esecutato conserva il diritto di partecipare e votare nelle assemblee condominiali. Tale legittimazione permane fino all'emissione del decreto di trasferimento della proprietà. Il custode giudiziario non subentra automaticamente nel diritto di voto, a meno che non riceva una specifica autorizzazione dal Giudice dell'Esecuzione. Nel caso di specie, la delibera di nomina dell'amministratore è stata ritenuta valida poiché il voto del condomino soggetto a pignoramento immobiliare era legittimo, non essendo stato conferito al custode alcun potere sostitutivo in merito alle assemblee.
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Usucapione e vendita all’asta: le nuove regole
La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un immobile acquistato all'asta, ma continuato a essere occupato dai familiari del debitore esecutato per oltre vent'anni. Gli occupanti rivendicavano l'acquisto per Usucapione, sostenendo che la vendita forzata non avesse interrotto il loro possesso. La Suprema Corte ha cassato la sentenza d'appello, evidenziando che il rilascio spontaneo delle chiavi avvenuto nel 2010 e il pagamento delle tasse da parte della nuova proprietaria sono elementi decisivi che suggeriscono una mera detenzione (comodato) piuttosto che un possesso utile a usucapire.
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Contratto di affitto agrario e pignoramento: la guida
Un coltivatore citava in giudizio il nuovo proprietario di un terreno, acquistato tramite asta giudiziaria, per aver distrutto le sue piante di lillà. La Cassazione ha respinto il ricorso, chiarendo che per essere opponibile all'aggiudicatario, il contratto di affitto agrario deve avere data certa anteriore al pignoramento. In assenza di un titolo valido, il coltivatore non può vantare diritti né richiedere il risarcimento per le piante.
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Decreto di trasferimento: non toglie il possesso
La Corte di Cassazione chiarisce che, a differenza dell'esproprio per pubblica utilità, il decreto di trasferimento emesso in una procedura esecutiva forzata non comporta la perdita automatica dell'animus possidendi (la volontà di possedere come proprietario) in capo all'ex proprietario che continua ad occupare l'immobile. Di conseguenza, quest'ultimo non diventa un mero detentore e può ancora esercitare le azioni a difesa del possesso. La Corte ha cassato la decisione di merito che aveva negato tale tutela, basandosi su un'errata assimilazione tra esecuzione forzata ed esproprio pubblico.
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