Due imputati, condannati per tentata estorsione e falsità in atti, hanno stipulato un concordato in appello per rideterminare la sanzione detentiva e pecuniaria. Successivamente, entrambi hanno proposto ricorso in Cassazione contestando la mancata valutazione del proscioglimento immediato, la riqualificazione dei reati e l'applicazione di un'aggravante. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno ricordato che il concordato in appello comporta la rinuncia contestuale ai motivi di merito. Il ricorso davanti alla Corte di legittimità rimane consentito esclusivamente per vizi relativi alla formazione della volontà, al consenso delle parti o all'illegalità della sanzione. La decisione ha confermato integralmente le condanne e ha disposto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro ciascuno alla Cassa delle Ammende.
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