Un padre ha disposto dei propri beni tramite testamento ed effettuate diverse donazioni in vita a favore del figlio, della figlia e di una nipote. Alla sua morte, tra i coeredi è sorta una controversia per la divisione dell'eredità. La Corte d'Appello ha escluso dal calcolo della quota disponibile le donazioni effettuate alla nipote e quelle al figlio dispensate dalla collazione. Il figlio e la nipote hanno proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che la riunione fittizia deve necessariamente includere tutte le donazioni fatte in vita dal defunto, a prescindere da chi ne abbia beneficiato o dalla presenza di una dispensa. La decisione di appello è stata cassata con rinvio per effettuare il ricalcolo corretto.
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