La Corte di Cassazione conferma la decisione della Corte d'Appello, dichiarando inammissibile l'impugnazione presentata dai figli di una defunta parte processuale. La pronuncia ribadisce il principio secondo cui la qualità di eredi non è presunta ma deve essere formalmente provata da chi intende proseguire il giudizio. La tardiva produzione di documenti non è sufficiente a sanare il difetto di legittimazione attiva, che rappresenta un elemento costitutivo della domanda e non una mera formalità processuale.
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