In una disputa ereditaria tra fratelli, la Cassazione conferma la decisione dei giudici di merito. La disposizione a favore della figlia, definita con il verbo "lego" e "a titolo di legittima", è correttamente qualificata come legato in sostituzione di legittima. La Corte sottolinea che l'interpretazione del testamento, se ben motivata, non è sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso del fratello, nominato erede universale, viene dichiarato inammissibile.
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