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Art. 551 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 551 Codice Civile

Legato in Conto di Legittima: Quando l’Erede può Chiedere di Più
Un defunto aveva disposto per testamento l'assegnazione di immobili ai figli. Alcuni eredi hanno contestato la lesione della loro quota di legittima, sostenendo che le disposizioni fossero legati in conto di legittima e non in sostituzione. La Corte d'Appello ha confermato che si trattava di legati in conto di legittima, permettendo agli eredi di chiedere la reintegrazione della loro quota. La Cassazione ha ribadito che, in assenza di una chiara volontà del testatore di escludere il legittimario dall'eredità, il lascito si considera un legato in conto di legittima. La Suprema Corte ha però accolto il ricorso sulla liquidazione delle spese legali, stabilendo che il valore della causa per l'azione di riduzione si calcola sulla quota contestata, non sull'intera massa ereditaria.
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Legato in sostituzione di legittima: no a riduzioni dopo l’uso
La vicenda nasce dal contenzioso tra il coniuge superstite e i figli del defunto. Il marito aveva attribuito alla moglie un legato in sostituzione di legittima su un immobile. Il coniuge chiedeva in tribunale l'integrazione del valore economico del bene senza rinunciare al lascito. I giudici respingevano la domanda nel merito. Successivamente il coniuge formalizzava la rinuncia scritta al legato e promuoveva una nuova azione di riduzione. La Corte di Cassazione ha definitivamente respinto le richieste del coniuge superstite, confermando la decisione d'appello. La Suprema Corte ha stabilito che la volontà originaria di trattenere il bene ha comportato l'accettazione definitiva del legato in sostituzione di legittima. Tale scelta ha cancellato in modo irreversibile il diritto di chiedere la quota di legittima, rendendo inammissibile ogni successiva azione giudiziaria.
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Legato in sostituzione di legittima: niente quota senza rinuncia
Due figlie hanno citato i fratelli e la madre lamentando la lesione della quota di riserva a causa del testamento paterno, che lasciava loro solo una somma di denaro e assegnava gli immobili agli altri familiari. Le figlie chiedevano la riduzione testamentaria. I giudici hanno qualificato l'attribuzione in denaro come legato in sostituzione di legittima. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto delle domande delle eredi: chi riceve un legato sostitutivo perde automaticamente il diritto di agire per la quota di riserva se non rinuncia preventivamente e formalmente al legato stesso. Poiché le figlie non hanno rinunciato al legato, l'azione di riduzione resta preclusa in radice, rendendo irrilevante accertare se l'importo sia stato materialmente incassato.
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Rinuncia al legato sostitutivo: validità anche in causa
Un uomo riceve per testamento dalla moglie deceduta un legato in sostituzione della quota riservata per legge. Il coniuge intende recuperare la propria quota di legittima impugnando le donazioni fatte dalla defunta ai nipoti. Durante il processo, il coniuge dichiara formalmente la rinuncia al legato sostitutivo. I giudici di merito ritengono tardiva tale dichiarazione, affermando la necessità di una rinuncia antecedente all'inizio della causa. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso e ribalta la decisione. I giudici supremi stabiliscono che la rinuncia al legato sostitutivo può validamente intervenire anche nel corso del giudizio, purché avvenga prima della decisione finale e non sia stata preceduta da un'effettiva accettazione del legato stesso.
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Legato in sostituzione di legittima: accettare vieta la riduzione
Il caso nasce dal testamento di una donna che lasciava al marito l'usufrutto della casa coniugale e altre liquidità con la clausola a saldo di ogni sua ragione sulla mia successione. Gli eredi del marito, ritenendo lesa la quota di legittima, chiedevano la riduzione delle disposizioni testamentarie. I giudici di merito hanno qualificato il lascito come legato in sostituzione di legittima, dichiarando gli eredi decaduti dall'azione di riduzione per non aver rinunciato ai beni ricevuti. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso. La Corte ha stabilito che l'espressione usata nel testamento dimostrava chiaramente l'intenzione di tacitare i diritti del coniuge tramite un legato in sostituzione di legittima, impedendo di agire in riduzione senza una preventiva e formale rinuncia ai beni assegnati. Gli eredi del marito perdono definitivamente la causa e devono pagare le spese processuali.
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