Il Tribunale aveva applicato a due soggetti la sorveglianza speciale e la confisca di beni. La Corte d'Appello aveva confermato la confisca per alcuni beni, prendendo atto che altri erano già stati confiscati in sede penale. I soggetti hanno presentato ricorso in Cassazione. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I motivi addotti, sebbene formalmente legati a vizi di legge o procedurali, si riducevano a contestazioni sul merito della decisione o su beni già oggetto di confisca definitiva. La Cassazione ha ribadito che il ricorso per misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge, non per riesaminare il merito della motivazione, rendendo il caso un esempio di **confisca di beni e ricorso inammissibile**.
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