Durante le prove di una manifestazione, un fantino provocava la morte di un cavallo colpendolo ripetutamente con il frustino prima della partenza, causandone la caduta fatale contro una corda ancora tesa. Il Tribunale assolveva l'imputato dal reato di uccisione di animali. L'Associazione protettrice degli animali si opponeva, ma la Corte d'Appello dichiarava inammissibile il gravame per mancanza di una formale richiesta di risarcimento danni. La Cassazione ha accolto il ricorso dell'ente, stabilendo che l'impugnazione della parte civile è valida anche senza una formale richiesta risarcitoria nell'atto, essendo tale finalità implicita nella sua stessa partecipazione al processo. La sentenza è stata annullata con rinvio al giudice civile.
Continua »