Un geometra, incaricato dal giudice come perito stimatore in una procedura esecutiva, omette di segnalare nella perizia la presenza di un diritto di abitazione spettante alla moglie superstite del comproprietario defunto. Le acquirenti aggiudicatarie dell'immobile all'asta scoprono il vincolo solo successivamente e subiscono un grave danno economico, avviando un'azione per il risarcimento. La Corte di Cassazione conferma la responsabilità del perito stimatore, equiparando la sua figura a quella del consulente tecnico d'ufficio. Il professionista risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale nei confronti degli acquirenti per non aver applicato la diligenza professionale qualificata richiesta. La Suprema Corte rigetta il ricorso del geometra, condannandolo al pagamento delle spese processuali.
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