L'Agenzia delle Entrate ha contestato a un contribuente un reddito dichiarato insufficiente rispetto al possesso di due case e di un'auto di pregio, procedendo con l'accertamento sintetico del reddito. Il cittadino ha contestato il recupero fiscale sostenendo che un immobile era abitato dalla madre, che il veicolo serviva per la propria professione e che aveva ricevuto aiuti economici dai familiari. La Commissione Tributaria Regionale ha ridotto solo parzialmente il valore dell'auto e confermato le spese per l'abitazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente, dichiarandolo inammissibile per difetti formali e assenza di prove documentali sui prestiti di terzi. Il contribuente ha perso definitivamente la causa ed è stato condannato a rimborsare le spese legali al fisco oltre al versamento del doppio contributo unificato.
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