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Art. 540 Codice Civile — Sezione Seconda Civile

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Altri anni per Art. 540 Codice Civile

Accettazione tacita eredità e diritto di abitazione
Un istituto di credito ha agito contro i due figli di una debitrice defunta. I tribunali di merito hanno ritenuto che i figli avessero effettuato un'accettazione tacita eredità rimanendo nella casa di famiglia, diventando così responsabili del debito. I figli hanno presentato ricorso, sostenendo che la loro convivenza nella casa, soggetta al diritto di abitazione del padre superstite, non costituisse possesso legale idoneo a determinare l'accettazione. La Corte di Cassazione, riconoscendo la complessità della questione, ha rinviato la causa a pubblica udienza per approfondire il dibattito.
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Divisione endoesecutiva: limiti alle eccezioni
Una debitrice ha impugnato una sentenza di divisione endoesecutiva, sostenendo l'estinzione del pignoramento originario e l'invalidità dell'atto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando la netta autonomia tra il giudizio di divisione e il processo esecutivo. Le contestazioni relative all'esecuzione forzata devono essere sollevate esclusivamente in quella sede, non nel giudizio divisorio che ha il solo scopo di sciogliere la comunione.
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Donazione e rinuncia eredità: possesso non è accettazione
La Corte di Cassazione ha stabilito che chi riceve un bene in donazione dal defunto (de cuius) e, dopo la sua morte, rinuncia all'eredità, non può essere considerato erede per il solo fatto di possedere quel bene. Il possesso, in questo caso, deriva dal diritto di proprietà acquisito con la donazione stessa (iure proprietatis) e non da un titolo ereditario. Di conseguenza, il possesso del bene donato non costituisce un'accettazione tacita dell'eredità e non impedisce una valida rinuncia, proteggendo il donatario dai debiti del defunto.
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Diritto di abitazione: non serve la domanda esplicita
In una causa di divisione ereditaria, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale sul diritto di abitazione del coniuge superstite. L'ordinanza chiarisce che tale diritto è automatico e non necessita di una domanda esplicita da parte dell'interessato. La Corte d'Appello aveva erroneamente dichiarato inammissibile la richiesta perché tardiva, ma la Cassazione ha cassato la sentenza, sottolineando che il diritto sorge "ex lege" come un prelegato. Di conseguenza, il suo valore deve essere detratto dall'asse ereditario prima della divisione, imponendo un nuovo esame della causa.
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