La Corte di Cassazione ha stabilito che un provvedimento di sgravio parziale emesso dall'Agenzia delle Entrate, a seguito della rettifica di una sentenza che fungeva da presupposto per la tassazione, non è un semplice atto di autotutela. Al contrario, esso costituisce un nuovo avviso di liquidazione, pienamente impugnabile dal contribuente. La variazione del presupposto impositivo determina infatti una rinnovazione della pretesa fiscale, consentendo al contribuente di contestare il nuovo calcolo. Questa decisione chiarisce l'impugnabilità dell'atto di autotutela in casi specifici.
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