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Art. 530 Codice di Procedura Civile — Sezione Terza Civile

Altri anni per Art. 530 Codice di Procedura Civile

Opposizione agli atti esecutivi: stop a nuove stime del giudice
Una società creditrice ha pignorato macchinari industriali di una società debitrice, ottenendone l'assegnazione dal giudice dell'esecuzione per un valore stimato di 500.000 euro. La debitrice ha proposto opposizione agli atti esecutivi, lamentando che il credito fosse inferiore al valore dei beni e che la creditrice avrebbe dovuto versare la differenza. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione dopo aver disposto autonomamente una nuova stima dei beni tramite un consulente tecnico. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della debitrice, stabilendo che il giudice dell'opposizione non può sostituirsi al giudice dell'esecuzione effettuando una nuova valutazione dei beni, ma deve solo verificare la legittimità formale dell'atto impugnato. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Conversione del pignoramento: il termine è perentorio
Una debitrice presentava istanza di conversione del pignoramento sulla sua abitazione principale dopo l'emissione dell'ordinanza di vendita. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il termine previsto dalla legge per la richiesta di conversione del pignoramento è perentorio e non viola i principi costituzionali. La decisione bilancia il diritto del creditore a ottenere soddisfazione e la necessità di garantire la stabilità e la credibilità delle procedure esecutive, anche a fronte del diritto all'abitazione.
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