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Art. 524 Codice Civile — Anno 2023

Altri anni per Art. 524 Codice Civile

Impugnazione della rinuncia all’eredità: il ritardo è fatale
Un'azienda creditrice ha chiesto al tribunale di fissare un termine affinché la sua debitrice decidesse se accettare o meno un'eredità. Poiché la debitrice ha fatto scadere il termine senza rispondere, perdendo il diritto di accettare, l'azienda ha avviato l'impugnazione della rinuncia all'eredità per potersi soddisfare sui beni ereditari. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'impugnazione della rinuncia all'eredità è possibile anche quando il debitore perde il diritto per scadenza del termine giudiziale. Tuttavia, l'azione dei creditori è valida solo se avviata entro il termine di prescrizione di dieci anni dall'apertura della successione. Nel caso specifico, l'azienda ha notificato l'atto dopo la scadenza dei dieci anni, perdendo così la causa.
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Impugnazione della rinuncia all’eredità: il figlio perde i beni
Il Fallimento di un imprenditore ha promosso l'impugnazione della rinuncia all'eredità effettuata dal debitore fallito. A causa della rinuncia, l'eredità era passata per rappresentazione al figlio, il quale l'aveva accettata. Il Fallimento ha agito in giudizio per rendere inefficace la rinuncia e soddisfare i propri crediti. Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d'Appello ha confermato la decisione. Il figlio ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo di non essere il soggetto corretto da citare in giudizio per difetto di legittimazione passiva. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che la mancata contestazione specifica della pronuncia di appello ha reso definitivo il verdetto precedente. Inoltre, la partecipazione al giudizio sia del debitore che del successore sana qualsiasi vizio di costituzione delle parti.
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