Il Giudice dell'Udienza Preliminare, dopo aver riqualificato un reato escludendo un'aggravante, ha restituito gli atti al Pubblico Ministero per la citazione diretta a giudizio. Il Pubblico Ministero ha impugnato la decisione ritenendola un provvedimento abnorme in grado di bloccare il processo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che il giudice non può restituire gli atti se l'accusa originaria prevedeva l'udienza preliminare. In questi casi, il giudice deve comunque celebrare l'udienza e disporre la chiamata in giudizio davanti al tribunale competente. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza senza rinvio, ordinando la prosecuzione del processo.
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