L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione che escludeva dalla tassazione le somme ricevute da un dirigente medico a titolo di risarcimento. L'importo era stato concordato tramite transazione con l'azienda sanitaria per compensare la perdita di opportunità di crescita professionale dovuta alla mancata attivazione dei sistemi di valutazione per la retribuzione di risultato. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del fisco, stabilendo che il risarcimento per la perdita di chance non costituisce reddito imponibile. Trattandosi di un indennizzo per danno emergente, ovvero per la lesione della professionalità, e non di lucro cessante, l'importo non è soggetto a IRPEF. Di conseguenza, la tassazione perdita di chance è stata dichiarata illegittima, confermando la vittoria del lavoratore.
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