Il titolare di un caseificio ha subito una condanna per vendita di alimenti non genuini e tentata frode in commercio aggravata. L'imprenditore vendeva mozzarella a denominazione protetta contenente una percentuale di latte bovino pari al 2%, a fronte del limite massimo di tolleranza fissato all'1% dal disciplinare. L'imputato ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo la particolare tenuità del fatto, la modestia dello sforamento e l'assenza di dolo. La Suprema Corte ha respinto il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'alterazione degli ingredienti non riguardava singoli prodotti isolati ma l'intera organizzazione della filiera produttiva. Tale condotta rende l'alimento radicalmente diverso da quello promesso ai consumatori, integrando pienamente la responsabilità penale.
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