Un imprenditore è stato condannato per frode commerciale per aver venduto prosciutto descritto come "tipo Parma" pur non essendo l'autentico prodotto DOP. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna, stabilendo che l'uso di tale locuzione ingannevole è sufficiente per configurare il reato, indipendentemente da una richiesta specifica del compratore, poiché lede la correttezza degli scambi commerciali e la fiducia dei consumatori. La sentenza è stata annullata con rinvio solo per una nuova valutazione sulle attenuanti generiche.
Continua »