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Art. 516 Codice Penale — Anno 2022

Altri anni per Art. 516 Codice Penale

Frode in commercio: latte vaccino non ammesso nella mozzarella
Il titolare di un caseificio ha subito una condanna per vendita di alimenti non genuini e tentata frode in commercio aggravata. L'imprenditore vendeva mozzarella a denominazione protetta contenente una percentuale di latte bovino pari al 2%, a fronte del limite massimo di tolleranza fissato all'1% dal disciplinare. L'imputato ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo la particolare tenuità del fatto, la modestia dello sforamento e l'assenza di dolo. La Suprema Corte ha respinto il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'alterazione degli ingredienti non riguardava singoli prodotti isolati ma l'intera organizzazione della filiera produttiva. Tale condotta rende l'alimento radicalmente diverso da quello promesso ai consumatori, integrando pienamente la responsabilità penale.
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Frode in commercio: l’olio di soia spacciato per extravergine
L'Amministratrice di una società di imbottigliamento viene condannata per tentata frode in commercio e violazione delle norme alimentari, per aver etichettato come olio extravergine di oliva del comune olio di semi di soia destinato all'esportazione. La Corte di Cassazione annulla la sentenza. Rileva che il reato contravvenzionale era già estinto per prescrizione prima della decisione d'appello. Inoltre, accoglie i motivi di ricorso relativi alle irregolarità nel prelievo dei campioni di olio e al travisamento delle prove sull'effettivo ruolo della società, che si occupava solo di imbottigliamento e non di produzione. La Suprema Corte dispone l'annullamento senza rinvio per la contravvenzione prescritta e l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per un nuovo esame sui restanti capi d'accusa.
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Vendita di sostanze alimentari non genuine: niente risarcimento
Una commerciante viene accusata del reato di vendita di sostanze alimentari non genuine per aver messo in commercio settanta litri di olio di oliva con acidità superiore al limite di legge. La Corte d'Appello dichiara il reato estinto per prescrizione, ma conferma la condanna al risarcimento dei danni in favore dell'acquirente. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della commerciante e annulla la condanna civile. I giudici rilevano che l'accusa si basava solo sulle dichiarazioni dell'acquirente e su un campione di olio da lei stessa consegnato in laboratorio, senza alcun sequestro ufficiale o indagine nell'enoteca. La Suprema Corte ha quindi annullato la sentenza, rinviando la decisione al giudice civile.
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Tracciabilità degli alimenti: sequestro confermato per il vino
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Legale Rappresentante di un'azienda alimentare contro il sequestro preventivo di ingenti scorte di vino. I giudici hanno confermato la legittimità del sequestro, evidenziando che la violazione delle norme sulla tracciabilità degli alimenti integra il reato di commercio di sostanze alimentari nocive o alterate. Inoltre, è stato ravvisato il reato di auto-riciclaggio, poiché il vino sofisticato veniva reintrodotto nel circuito economico tramite società estere fittizie. La mancanza di tracciabilità degli alimenti giustifica la confisca obbligatoria dei prodotti, impedendone la restituzione all'azienda. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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