Due individui hanno impugnato una sentenza che confermava una provvisionale a titolo di risarcimento del danno per truffa, nonostante il reato fosse prescritto. I ricorsi si basavano sul rigetto di una perizia fonica su una registrazione chiave e sullo standard di prova applicato per il risarcimento danno penale. La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, affermando che i giudici di merito hanno correttamente valutato l'attendibilità della prova audio sulla base di altri elementi convergenti e hanno legittimamente confermato la responsabilità civile dopo una piena valutazione dei fatti, come richiesto dall'art. 578 c.p.p. anche in caso di prescrizione.
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