Un ciclista ha riportato lesioni dopo essersi scontrato con un'auto a un incrocio. Il giudice di primo grado ha condannato la conducente, ma il Tribunale d'appello l'ha assolta. Il Tribunale ha accertato, tramite perizia, che la conducente viaggiava a velocità moderata e rispettava le regole, mentre il ciclista non aveva rispettato il diritto di precedenza. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi del ciclista e del Procuratore Generale. La Suprema Corte ha confermato che la conducente non ha colpa, poiché il ciclista ha tagliato la strada improvvisamente senza rispettare il diritto di precedenza. Il ciclista è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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