La Corte di Cassazione ha annullato un accertamento sintetico basato sul redditometro per l'anno 2008. La decisione si fonda sul fatto che l'avviso di accertamento relativo all'annualità precedente (2007), necessario per soddisfare il requisito legale dello scostamento per almeno due periodi d'imposta, era stato annullato con una sentenza passata in giudicato. Venendo meno una delle due annualità, l'intero impianto presuntivo è stato ritenuto illegittimo, con la conseguente vittoria del contribuente.
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