La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28593/2024, chiarisce un punto cruciale sull'azione revocatoria fondo patrimoniale. La revoca della costituzione di un fondo patrimoniale non invalida automaticamente gli atti di vendita successivi a favore di terzi. L'effetto della revoca è limitato a rimuovere il vincolo di destinazione sul bene, rendendolo aggredibile dai creditori. Tuttavia, se un terzo acquista il bene e trascrive il suo atto prima della trascrizione del pignoramento da parte del creditore, il suo acquisto è salvo. La priorità della trascrizione diventa quindi l'elemento decisivo per l'opponibilità dell'acquisto al creditore procedente.
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