La Corte di Cassazione interviene sul tema della qualifica giornalista, accogliendo il ricorso di un lavoratore. L'ordinanza stabilisce che per distinguere un corrispondente da un redattore non contano l'assenza dalla redazione o l'orario flessibile, ma criteri oggettivi come la continuità nella trasmissione delle notizie e il loro carattere generale, non solo locale. La Corte ha cassato la sentenza d'appello che aveva declassato il giornalista a corrispondente, rinviando per un nuovo esame basato su questi principi.
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