Una società cooperativa ha richiesto l'ammissione al passivo fallimentare di un proprio credito con privilegio, anche per la quota relativa alle accise sul carburante fornito. Il Tribunale ha negato il privilegio. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 514/2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso della cooperativa sulla questione del privilegio accise per un vizio di forma nella presentazione del motivo. Tuttavia, ha accolto un secondo motivo relativo all'omesso esame di un fatto decisivo per la quantificazione del credito, cassando con rinvio la decisione del Tribunale.
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