Una contribuente ha impugnato un'iscrizione ipotecaria derivante da cartelle esattoriali per IVA e imposta di registro. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che le contestazioni sull'omessa comunicazione preventiva non possono essere sollevate per la prima volta in appello. Inoltre, è stato chiarito che la giurisdizione tributaria non si estende alla legittimità formale degli atti di intervento nelle procedure esecutive già avviate, che restano di competenza del Giudice dell'Esecuzione ordinario. L'iscrizione ipotecaria è stata dunque ritenuta legittima.
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