Una società di gestione crediti presentava una domanda tardiva di ammissione al passivo di un fallimento. Il Tribunale la respingeva, ritenendo che la società avesse avuto conoscenza del fallimento tramite il deposito della sentenza in un'altra procedura esecutiva. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, stabilendo che, in assenza della comunicazione formale, spetta al curatore dimostrare la conoscenza effettiva del fallimento da parte del creditore. Il mero deposito di un atto in un altro fascicolo, senza notifica alle parti, non costituisce prova sufficiente.
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