Diversi imputati hanno impugnato la condanna per esercizio arbitrario delle proprie ragioni e lesioni personali. La difesa sosteneva che i fatti dovessero essere inquadrati in un contesto di scontro reciproco tra gruppi, richiedendo quindi la riqualificazione da lesioni a rissa per ottenere un trattamento sanzionatorio più favorevole. Un altro imputato lamentava la violazione del termine a difesa durante l'esame di un testimone. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. I giudici hanno chiarito che, senza la prova di una violenza fisica bilaterale, non è possibile applicare il delitto di rissa. Inoltre, la mancata tempestiva eccezione sulle tempistiche difensive rende tardiva ogni successiva contestazione procedurale. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria.
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