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Art. 498 Codice di Procedura Penale — Anno 2026

Altri anni per Art. 498 Codice di Procedura Penale

Riqualificazione da lesioni a rissa negata: resta la condanna
Diversi imputati hanno impugnato la condanna per esercizio arbitrario delle proprie ragioni e lesioni personali. La difesa sosteneva che i fatti dovessero essere inquadrati in un contesto di scontro reciproco tra gruppi, richiedendo quindi la riqualificazione da lesioni a rissa per ottenere un trattamento sanzionatorio più favorevole. Un altro imputato lamentava la violazione del termine a difesa durante l'esame di un testimone. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. I giudici hanno chiarito che, senza la prova di una violenza fisica bilaterale, non è possibile applicare il delitto di rissa. Inoltre, la mancata tempestiva eccezione sulle tempistiche difensive rende tardiva ogni successiva contestazione procedurale. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria.
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Poteri istruttori del giudice: annullata assoluzione
La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza di assoluzione per la violazione di un divieto di accesso a determinate aree urbane. La decisione del primo giudice si basava sulla mancata produzione di un precedente provvedimento, menzionato in quello violato. La Cassazione ha stabilito che, se il giudice riteneva tale documento indispensabile, avrebbe dovuto esercitare i propri poteri istruttori per acquisirlo d'ufficio, anziché limitarsi a pronunciare l'assoluzione per carenza probatoria.
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Ricorso inammissibile per furto: la Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da due persone condannate per furto con strappo. La Corte ha ritenuto i motivi del ricorso non specifici e manifestamente infondati, confermando la validità dell'identificazione basata su una pluralità di indizi, inclusi riscontri tecnici come l'aggancio della cella telefonica, e la carenza di interesse a contestare una pena già ridotta al minimo.
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