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Art. 498 Codice di Procedura Penale — Anno 2023

Altri anni per Art. 498 Codice di Procedura Penale

Bancarotta fraudolenta: la Cassazione nega il terzo giudizio
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imprenditore condannato per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. L'imputato contestava la ricostruzione dei fatti operata nei gradi precedenti, lamentando una mancata valutazione delle prove. I giudici di legittimità hanno chiarito che il ricorso per cassazione non può tradursi in una nuova valutazione del merito della vicenda. Inoltre, per configurare il travisamento della prova, il ricorrente avrebbe dovuto indicare in modo specifico e non frammentario gli elementi decisivi ignorati o travisati dai giudici di merito. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato la condanna penale, imponendo al ricorrente il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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Rinnovazione istruttoria: obbligo di motivazione
La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza di condanna emessa in appello che aveva ribaltato l'assoluzione di primo grado senza una adeguata rinnovazione istruttoria. Il caso riguardava accuse di lesioni personali e minacce. La Suprema Corte ha rilevato che il giudice d'appello non ha motivato il rigetto delle prove richieste dalla difesa, tra cui l'esame di un consulente tecnico decisivo per datare le lesioni e valutare l'attendibilità della persona offesa. Tale carenza motivazionale viola i principi del giusto processo, specialmente quando si intende riformare una sentenza assolutoria.
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Divieto reformatio in pejus: pena non aggravabile
Un uomo, condannato per porto abusivo di arma da fuoco, si vede aumentare la pena dalla Corte d'Appello in sede di rinvio. La Corte di Cassazione, pur confermando la sua colpevolezza, ha annullato l'aumento di pena, riaffermando il principio del divieto di reformatio in pejus, secondo cui la condanna non può essere peggiorata se solo l'imputato ha presentato impugnazione. La pena finale è stata quindi ridotta a quella originariamente stabilita dalla prima Corte d'Appello.
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