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Art. 495 Codice Penale — Sezione Sez. F Penale

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Guida senza patente: la bugia all’agente costa la condanna penale
Un automobilista, sorpreso alla guida con patente revocata, ha fornito false generalità alla polizia stradale per evitare sanzioni. Poiché l'uomo era già stato sanzionato l'anno precedente per la stessa violazione, i giudici di merito lo hanno condannato per il reato di guida senza patente e per false dichiarazioni a pubblico ufficiale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. I giudici hanno chiarito che la guida senza patente costituisce reato se reiterata nel biennio, anche se la precedente violazione è stata accertata solo in via amministrativa. Inoltre, il reato di false dichiarazioni si consuma immediatamente al momento della menzogna, a prescindere da eventuali verifiche successive degli agenti. Di conseguenza, l'automobilista perde la causa ed è condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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